Ordinanza del TAR dell'Emilia-Romagna

Lega Nazionale Pallacanestro rende nota l'ordinanza pubblica emessa in data 18 settembre 2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.
Pubblicato il 18/09/2024
N. 00296/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Carlo Massimo Zaccarini, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Bordoni in Bologna, viale XII Giugno n. 2;
contro
Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di applicazione DASPO emesso dal Questore di Bologna il -OMISSIS- e notificato il 13/7/2024.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
- Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
- Visto l'art. 55 c. p. a.;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
- Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso;
Considerato in particolare che:
- la condotta posta in essere dal ricorrente (Presidente della squadra ospite “Trapani Shark”) in occasione dell’incontro di basket della finale play-off del campionato di serie A2 del 9 giugno 2024, comprovata da vari elementi probatori (tra cui relazioni di servizio fidefacienti, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati e immagini video) appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale ed idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico;
- per giurisprudenza consolidata la misura di prevenzione del daspo di cui all'art. 6 L. n. 401/1999 richiede la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti comprovanti l’ascrivibilità di condotte potenzialmente idonee a determinare una situazione di pericolo per l'ordine pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8379);
- che il provvedimento impugnato è stato emesso previo contraddittorio con il ricorrente ed esame delle relative memorie procedimentali, si da non ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa;
Ritenuto inoltre come la misura impugnata consenta comunque al ricorrente l’accesso agli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive di basket della propria squadra “Trapani Shark” seppur con la prescrizione - non specificatamente contestata - dell’ingresso 10 minuti prima l’inizio della gara e uscita 10 minuti dopo la fine della gara stessa;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suinidicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere


















